Lo statuto adeguato al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)


STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 - È costituita con sede in Bari, quale Ente del terzo settore,  l'associazione denominata "Gli Amici di Morris - OdV”, in conformità al dettato dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche I'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L’associazione nasce dalla vicenda che colpisce Maurizio Maremonti (in arte Morris), un ragazzo di 36 anni, front-man, autore e cantante della rock-band barese “One Way Ticket”, con la passione per la musica e per la vita. Il tutto ebbe inizio la sera del 12 maggio 2012 quando Morris, in seguito ad un ictus dell’arteria basilare, entra in stato di coma profondo dal quale si sveglierà solo dopo diverse ore riportando lievi danni celebrali tanto da essere, nei giorni a seguire, trasferito dalla rianimazione in reparto. Purtroppo a distanza di una settimana (il 19 maggio), è nuovamente colpito da un ulteriore ictus che, nonostante delicati interventi chirurgici, lo riporta in stato di coma profondo con notevoli danni neurologici irreversibili.  Dopo  mesi   di coma,    nell'Agosto  del  2013 gli  è   stato diagnosticato lo stato di "Locked-In complicato" , in cui è rimasto fino al 25 giugno del 2014 quando ci ha lasciati.  Il grande amore  per Morris di noi familiari e dei tanti amici da subito espresso in maniera corale è stato di impulso per la scelta di  costituire una ONLUS al fine di  aiutare anche altre persone colpite da “Locked-in Syndrome”.

Sede

L’associazione ha sede in Bari, Via Rocco Di Cillo n. 18. II  trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il  trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Finalità e attività

Art. 2 - L'associazione  “Gli Amici di Morris – OdV”,  più  avanti chiamata per  brevità “associazione”,  si ispira ai  principi di democraticità e gratuità, ha   come   scopo  l'esclusivo   perseguimento   di   finalità   di  solidarietà sociale, non persegue scopi di  lucro  e vieta  la  distribuzione,  anche  in  forma   indiretta,     di  utili o avanzi  di  gestione  nonché  di  fondi,  riserve  o capitale  durante  la  vita dell'Associazione stessa,    salvo   che  la  destinazione  o   la  distribuzione   non    siano   imposte   dalla   legge  o  effettuate   a   favore   di   altre   Associazioni e/o ETS che  per   legge,    statuto   o   regolamento   fanno parte della   medesima struttura unitaria. Gli    utili    o   gli    avanzi    di   gestione    sono  impiegati    esclusivamente    per  la  realizzazione  delle attività  istituzionali  o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 -  L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale con il perseguimento di finalità socio-sanitarie in favore di persone affette da Locked-In Syndrome (LIS). Si propone di svolgere le seguenti attività primarie:

-          Promuovere la tutela, l’assistenza e la cura delle persone in stato di Locked-in Syndrome (LIS), garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;

-          Stimolare e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse alla sindrome di Locked-in, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti di queste persone e dei loro familiari;

-          Promuovere sul territorio regionale, strutture di eccellenza altamente specializzate per aiutare persone in stato di Locked-in con i seguenti obiettivi: moderna riabilitazione, sistemi di comunicazione (Brain computer interface), formazione di personale qualificato, preparazione dei familiari per il rientro a domicilio;

-          Promuovere una moderna assistenza domiciliare anche per la famiglia, vista come “sistema” che deve riorganizzarsi, ridefinendo le nuove risorse e trovando un nuovo equilibrio;

-          Ottenere che la Locked-In Syndrome (LIS) sia riconosciuta in Italia come malattia rara;

-          Chiedere alle istituzioni adeguati, presidi e ausili gratuiti e moderni adeguati alla Locked-in Syndrome;

-          Promuovere le analisi ed esami personalizzati a domicilio e nel qual caso non fosse possibile l’esclusione dalle liste di attesa dagli ospedali;

-          Promuovere la semplificazione delle procedure burocratiche, nel rispetto delle normative vigenti “liberando” così tempo ed energia ai familiari che potranno dedicarsi ai propri cari;

-          Promuovere una assoluta integrazione tra i servizi sanitari e quelli sociali, riabilitativi, assistenziali, associazioni di volontariato;

-          Promuovere una carta dei servizi;

-          Promuovere attività di socializzazione da svolgersi fuori casa;

-          Promuovere la creazione di una Federazione europea di associazioni europee che si occupano di Locked-in Syndrome (LIS);

-          Promuovere e sostenere anche con istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell’ambito della Locked-In Syndrome;

-          Promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socio-assistenziale;

-          Informare i malati e i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cura e sui loro diritti;

-          Promuovere la presenza sul territorio di referenti dell’Associazione così da costituire un supporto locale agli ammalati;

-          Aderire ad organismi e associazioni regionali, nazionali e internazionali che si occupano di Locked-In Syndrome per meglio conseguire gli scopi sociali;

-          Promuovere la raccolta di fondi anche tramite eventi musicali e socio-culturali, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura e comodato d’uso, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari. Il ricavato di tali attività non potrà comunque mai superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.

-          organizzazione e gestione di  attività  culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,  anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-          in caso di avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali tranne quelle direttamente connesse all'attività.

Art. 4 - L'associazione realizza i propri  scopi  con la propria attività  contribuendo con le proprie iniziative a:

-          sviluppare la coscienza sociale nell'ambito del territorio  di operatività  della stessa associazione;

-          ad evidenziare l'importanza di diffondere la conoscenza delle problematiche connesse alla sindrome di Locked-in, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti di queste persone e dei loro familiari;

-          L'associazione promuove la pubblicazione di studi e documenti nell'ambito del proprio oggetto.

 

Art. 5 -  Per  lo  svolgimento  delle  predette  attività  l'associazione  si  avvale   prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri  associati  o delle persone  aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri  scopi l'associazione potrà  inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi,   nonché  collaborare con  Enti  pubblici e privati  al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.  6 -  Ai sensi dell'art.  6 del  D.Lgs.   117/2017 I'associazione potrà  svolgere  anche  attività diverse  rispetto a quelle d'interesse generale, purché siano secondarie e strumentali a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale..  L'individuazione  di  tali   attività   sarà   operata   dal   Consiglio   Direttivo   con  apposita delibera. Per le attività  d'interesse  generale  prestata l'associazione può ricevere soltanto  il rimborso  delle spese  effettivamente  sostenute   e  documentate,  salvo  che  le  stesse  siano  svolte  quali  attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs.  117/2017.

Soci

Art. 7 - Possono   diventare  soci   dell'associazione  tutti  coloro   (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione)  che  ne   fanno   richiesta,  ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo  a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo  libero. Possono essere  ammessi  “come  associati” altri  enti  del Terzo  settore  o  senza  scopo  di lucro, a condizione  che  il  loro  numero   non  sia  superiore  al  cinquanta per  cento  del  numero   delle associazioni di volontariato. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.  8 -  L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, ferma la necessità di eventuali autorizzazioni, come per legge, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione  deve  essere  comunicato  per iscritto  all'interessato specificandone  i motivi  entro  60  giorni.  In questo  caso  l'aspirante socio  entro  60  giorni  ha la facoltà  di presentare ricorso  all'assemblea che prenderà in esame  la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.    10 - I  soci   hanno il  diritto di:

-          essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, 

-          partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

-          partecipare con  diritto  di voto  alle  assemblee, 

-          essere  eletti  alle  cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

-          esaminare i libri  sociali previa  richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro  15  giorni;

-          recedere,   con  preavviso   scritto  di  almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti  di partecipazione non sono trasferibili. 

I soci hanno l’obbligo di:

-          rispettare e di  far rispettare le norme dello statuto e  degli  eventuali regolamenti.

-          osservare e rispettare i contenuti del Codice Etico dell' Associazione

-          corrispondere le quote associative.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

La quota  associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio non è temporanea e si perde per:

a)      dimissioni volontarie;

b)      espulsione;

c)       decesso;

d)      esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Perdono la qualità di  socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti  di indisciplina e/o   comportamenti  scorretti  ripetuti   che  costituiscono  violazione  cli   norme   statutarie  e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione  di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.  Contro il provvedimento di esclusione il  socio escluso ha 60 di giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

Volontari

Art.  12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.  Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.   13 - Possono  altresì  essere  riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,  condividendone gli ideali, dando un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'associazione  può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni  di lavoro  autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'associazione:

a.       l'Assemblea dei soci;

b.      il Consiglio Direttivo;

c.       il Presidente;

d.      l'Organo dì controllo, laddove eletto.

Tutte le  cariche  sociali  sono elettive e gratuite,  salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

L'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea  è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha un voto. L'Assemblea è presieduta di nonna dal Presidente che la convoca:

-          almeno una volta all'anno;

-          entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

-          ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

-          quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l' Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

 

Art.  17 -  Le Assemblee, sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di  lettera  raccomandata a.r.,  ovvero consegnata  a mano, debitamente. controfirmata,  a mezzo sms,  telefax  o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Alle Assemblee  sono convocati tutti  i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 – L’Assemblea ha i seguenti compiti:

-          discute ed approva il bilancio;

-          approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

-          definisce il programma generale annuale di attività;

-          procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

-          procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

-          nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

-          discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

-          delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-          ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

-          delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

-          delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

-          delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

-          discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

-          delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 19 - L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.  Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti  degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione  delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le  deliberazioni  sono immediatamente  esecutive e  devono risultare  insieme  alla  sintesi  del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

 

Consiglio  Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.  Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza deIl'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-       elegge tra i propri componenti il presidente;

-       elegge tra i propri componenti il vice presidente;

-       elegge il tesoriere e il segretario;

-       attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-       cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

-       predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

-       individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

-       presenta  annualmente  all'Assemblea    per   l'approvazione:   la  relazione,   il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;

-       conferisce procure generali e speciali;

-       assume  e  licenzia  eventuali  prestatori  di  lavoro  fissandone  mansioni,  qualifiche  e retribuzioni;

-       propone  all'Assemblea  i Regolamenti per  il funzionamento dell'associazione  e degli organi sociali;  

-       riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

-       ratifica e respinge i provvedimenti  d'urgenza adottati dal Presidente;

-       delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art.  25 -  In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26 - Il Presidente  è il legale rappresentante  dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti  di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri ,o soci con procura  generale o speciale.  In caso di assenza o impedimento  le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità  può adottare provvedimenti  d'urgenza sottoponendoli  alla ratifica del  Consiglio  Direttivo.   Qualora  il  Consiglio  Direttivo,  per  fondati  motivi,  non ratifichi  tali provvedimenti,  degli stessi risponde personalmente  il Presidente.

Il Tesoriere

Art.   27 - Il   Tesoriere è il  responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri  contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere  può essere conferito  potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti  correnti, firmare assegni dì traenza, effettuare prelievi,  girare assegni  per  l'incasso   e. comunque  eseguire  ogni  e qualsiasi  operazione  inerente le mansioni affidategli  dagli  organi  statutari.  Ha  firma  libera  e disgiunta  dal Presidente  del  Consiglio  per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30 - Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a)      quote associative degli aderenti;

b)      contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)       donazioni e lasciti testamentari;

d)      rimborsi derivanti da convenzioni;

e)      rendite patrimoniali;

f)       attività di raccolta fondi;

g)      entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h)      ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

 

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

a)      beni immobili e mobili;

b)      azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

i)        donazioni, lasciti o successioni;

c)       altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.  34 - Il patrimonio  sociale  deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori  e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a)      libro degli associati;

b)      registro dei volontari;

c)       libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti  anche i verbali redatti per atto pubblico;

d)      libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del  Consiglio  direttivo  e  di  eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio  direttivo assicura  la sostanziale  pubblicità  e trasparenza  degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,  ossia il libro soci,  il libro delle adunanze deliberazioni  dell'assemblea  dei soci, del Consiglio direttivo e , qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel  caso in cui siano conservati presso professionisti  di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione  vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

 

Art.  39 - Per quanto non previsto  dal  presente  statuto,  si fa riferimento  alle vigenti  disposizioni. legislative  in materia, con particolare  riferimento  al Codice civile, al D.Lgs  117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

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Statuto Associazione GLI AMICI DI MORRIS
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